Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione Toscana - Acque minerali e termali - Bottiglie impiegate come
recipienti-misura - Uso da parte del legislatore regionale
dell'espressione «capacita' nominale» in luogo di quella «volume
nominale» adoperata dal legislatore statale, nonche' attribuzione
alla Regione di potesta' regolamentare di attuazione in materia
riservata allo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata lesione
della competenza esclusiva dello Stato - Sopravvenuta modifica
della legge regionale in senso pienamente satisfattivo delle
pretese avanzate con il ricorso - Cessazione della materia del
contendere.
- Legge Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38, artt. 37, commi 2 e 3,
e 49, comma 1, lettera d).
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e
sesto comma.
(005C1168)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2005)
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