N. 468 SENTENZA 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Censura di disposizione gia' dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Improponibilita' dell'azione esperita - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. (005C1246) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2006)

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