N. 469 SENTENZA 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Intervento di soggetti privati - Inammissibilita'. Regione Umbria - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria gia' dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione a posteriori delle ordinarie leggi regionali, anziche' secondo lo speciale controllo preventivo di legittimita' costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21. - Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48. Regione Emilia-Romagna - Procedura di promulgazione dello Statuto - Delibera statutaria gia' dichiarata parzialmente illegittima - Promulgazione senza preventivo riesame e nuova approvazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della procedura di cui all'art. 123, secondo comma, della Costituzione, lesione del diritto degli elettori di richiedere referendum popolare - Ricorso proposto in base alla procedura di impugnazione a posteriori delle ordinarie leggi regionali, anziche' secondo lo speciale controllo preventivo di legittimita' costituzionale previsto per lo statuto regionale dall'art. 127, primo comma, della Costituzione - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13. - Costituzione, artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48. (005C1247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2006)

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