Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Opposizione al precetto - Notificazione
dell'atto introduttivo al creditore che abbia eletto domicilio in
un comune in cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad
esecuzione - Effettuazione presso la cancelleria del giudice del
luogo in cui il precetto e' stato notificato - Inadeguatezza della
notifica cosi' effettuata a garantire al creditore conoscenza
dell'opposizione - Lamentata violazione del diritto di difesa -
Asserita lesione del principio del contraddittorio - Denunciata
disparita' di trattamento del convenuto in opposizione al precetto
rispetto al convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione -
Possibilita' di interpretazione sistematica che consente di
superare il dubbio di costituzionalita' - Insussistenza di un
diritto vivente in senso contrario Non fondatezza della questione,
nei sensi di cui in motivazione.
- Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma.
(005C1258)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.