N. 480 SENTENZA 14 - 29 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione al precetto - Notificazione dell'atto introduttivo al creditore che abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad esecuzione - Effettuazione presso la cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto e' stato notificato - Inadeguatezza della notifica cosi' effettuata a garantire al creditore conoscenza dell'opposizione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Asserita lesione del principio del contraddittorio - Denunciata disparita' di trattamento del convenuto in opposizione al precetto rispetto al convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione - Possibilita' di interpretazione sistematica che consente di superare il dubbio di costituzionalita' - Insussistenza di un diritto vivente in senso contrario Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. - Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma. (005C1258) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2006)

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