N. 3
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
24 gennaio 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in
materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri - Denunciata lesione dei principi posti dalla legislazione
comunitaria e statale con il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Contrasto
con i principi statali in materia di «ordinamento della
comunicazione».
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25
(modificativa della legge della Regione Valle d'Aosta 6 aprile
1998, n. 11 e abrogativa della legge della Regione Valle d'Aosta
21 agosto 2000, n. 31).
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in
materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Approvazione da parte dei comuni e
comunita' montane della Regione dei progetti di rete e delle
varianti ai progetti di rete gia' approvati - Ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato indebito
appesantimento delle procedure autorizzatorie non previsto dalla
legislazione statale - Contrasto con i principi statali in materia
di «ordinamento della comunicazione».
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 5
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, art. 87.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in
materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della
competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni
altro onere posto a carico degli operatori interessati
all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti e
nell'ambito dei procedimenti relativi all'installazione di stazioni
e strutture radioelettriche, impianti radioelettrici per uso
amatoriale, denuncia di inizio attivita' per stazioni
radioelettriche per telefonia mobile, denuncia di inizio attivita'
o esecuzioni di varianti in corso d'opera, in relazione
all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA - Ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione del
divieto posto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di
imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale -
Denunciata lesione dei principi posti dalla legislazione statale
con il «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Contrasto con i
principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, artt. 6,
comma 4 e 15.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, art. 93.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Valle d'Aosta in
materia di installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni
radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di
altre strutture connesse - Assoggettamento all'obbligo di denuncia
di inizio attivita' o esecuzioni di varianti in corso d'opera per
interventi di ordinaria manutenzione sulle postazioni o altre
strutture (ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali
di ricovero, cavidotti, cabine elettriche) - Ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con i principi di
semplificazione amministrativa contenuti nella legislazione statale
- Violazione del «Codice delle comunicazioni elettroniche» che
prevede la necessita' dell'autorizzazione degli enti locali per
l'installazione di nuove infrastrutture - Denunciata lesione dei
principi posti dalla legislazione comunitaria e statale con il
«Codice delle comunicazioni elettroniche» - Contrasto con i
principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione».
- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 14.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, art. 87.
(006C0049)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 15-2-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.