N. 140
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 ottobre 2005
Ordinanza emessa il 4 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 20 aprile 2006) dalla Commissione tributaria
regionale di Milano sul ricorso proposto dal comune di Milano contro
agenzia delle entrate - Ufficio di Milano
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta
sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali -
Applicabilita' nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG -
Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa,
ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 (in specie, agli
interessi maturati nel 1996) - Violazione dei principi di
ragionevolezza, eguaglianza ed equita', nonche' del legittimo
affidamento del contribuente - Surrettizia introduzione di
un'imposizione nuova rispetto alla normativa vigente anteriormente
alla modifica recata dall'art. 12 d.lgs. 461/1997 -
Incompatibilita' con i principi e criteri direttivi della legge
delega 825/1971 - Contrasto con l'esigenza di certezza del diritto,
con il generale principio di irretroattivita' della legge e con i
principi sull'efficacia temporale delle norme tributarie -
Esorbitanza dai limiti delle leggi di interpretazione autentica -
Incidenza sulle funzioni riservate al potere giudiziario.
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14 [interpretativo
dell'art. 26, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600].
- Costituzione, artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, comma secondo,
e 104, primo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825; preleggi,
art. 11; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1.
(006C0414)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 24-5-2006)
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