N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2005

Ordinanza emessa il 4 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 2006) dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dal comune di Milano contro agenzia delle entrate - Ufficio di Milano Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali - Applicabilita' nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa, ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 (in specie, agli interessi maturati nel 1996) - Violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza ed equita', nonche' del legittimo affidamento del contribuente - Surrettizia introduzione di un'imposizione nuova rispetto alla normativa vigente anteriormente alla modifica recata dall'art. 12 d.lgs. 461/1997 - Incompatibilita' con i principi e criteri direttivi della legge delega 825/1971 - Contrasto con l'esigenza di certezza del diritto, con il generale principio di irretroattivita' della legge e con i principi sull'efficacia temporale delle norme tributarie - Esorbitanza dai limiti delle leggi di interpretazione autentica - Incidenza sulle funzioni riservate al potere giudiziario. - Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14 [interpretativo dell'art. 26, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600]. - Costituzione, artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, comma secondo, e 104, primo comma; legge 9 ottobre 1971, n. 825; preleggi, art. 11; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1. (006C0414) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 24-5-2006)

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