N. 246 SENTENZA 21 - 28 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Obbiettivi generali della programmazione energetica della Regione e degli enti locali - Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonche' assicurazione delle condizioni di compatibilita' ambientale, paesaggistica e territoriale delle attivita' di ricerca, produzione e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente nonche' lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente, che conservano allo Stato la «determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale» - Esclusione - Disposizione riconducibile alla disciplina dell'energia attribuita alla potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, non invasiva delle competenze esclusive statali in materia di ambiente ne' di alcun principio fondamentale dello Stato - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 3, lett. c). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s), e comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 69, comma 1, lett. e). Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Individuazione delle «fonti energetiche rinnovabili» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla definizione di tali fonti contenuta nella direttiva comunitaria 2001/77/CE e dall'elencazione delle fonti rinnovabili contenuta nella relativa legislazione statale di attuazione - Contrasto con principio fondamentale della materia - Esclusione - Omessa specificazione dell'obbligo comunitario asseritamene violato, formulazione generica della censura, omessa individuazione del principio fondamentale ritenuto violato - Inammissibilita' delle questioni. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 5. - Costituzione, art. 117, primo e terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 2, lett. a); direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, art. 2. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Fonti energetiche rinnovabili - Denunciata individuazione di ulteriori fonti diverse da quelle riportate nei principi fondamentali - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in prossimita' dell'udienza - Inammissibilita' per tardivita'. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 5. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione dell'esercizio da parte della Regione di funzioni concernenti l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 - Riferimento generico da interpretarsi come implicito richiamo all'intesa di cui all'art. 1, comma 2 - Implicito richiamo all'intesa in sede di Conferenza permanente di cui all'art. 1, comma 1 - Esclusione - Possibilita' di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1, comma 1 Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale - Asserita violazione di disposizioni statali volte a garantire, insieme con la programmazione di settore, l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale - Censura formulata in termini generici - Mancata specificazione delle disposizioni statali violate - Inammissibilita' della questione - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 7 e 8 Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale - Asserita violazione di principi fondamentali che attribuiscono tali funzioni allo Stato - Perseguimento di finalita' il cui conseguimento deve essere assicurato sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione - Disposizione che impone di tener conto, nel predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale, delle esigenze della rete nazionale - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 3 Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale - Principi fondamentali che attribuiscono allo Stato il compito di assicurare l'adeguatezza delle attivita' energetiche a standard di sicurezza e qualita' del servizio - Asserita violazione di principi derivante dall'attribuzione di tali compiti alla Regione - Conferimento dei compiti, da parte della legge n. 239 del 2004, anche alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera d). Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio (che, in attuazione di direttiva comunitaria, attribuisce agli enti locali l'attivita' di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attivita' di distribuzione) - Esclusione - Evocazione di un parametro interposto inconferente rispetto alla norma impugnata - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2, comma 1, lett. o). - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 23 marzo 2000, n. 164, art. 14, comma 1; direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati - Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Denunciato contrasto con il principio di sussidiarieta' - Esclusione - Censura prospettata nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in prossimita' dell'udienza - Inammissibilita' per tardivita'. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2, comma 1, lett. o). - Costituzione, art. 118. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia - Attribuzione alle Province della relativa competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio (che riserva la suddetta funzione a Comuni, unioni di Comuni e Comunita' montane) - Esclusione - Inconferenza del parametro invocato - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 3, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 23 marzo 2000, n. 164, art. 14, comma 2. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia - Attribuzione alle Province della relativa competenza - Denunciato contrasto con il principio di sussidiarieta' - Esclusione - Censura prospettata nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in prossimita' dell'udienza - Inammissibilita' per tardivita'. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 3, comma 1, lett. c). - Costituzione, art. 118. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Procedure autorizzative degli impianti energetici di competenza degli enti locali - Applicabilita', fino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, della disciplina contenuta nei regolamenti adottati dalla Giunta regionale per le procedure autorizzative di propria competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata previsione di norme regolamentari «suppletive» - Sussistenza - Invasione della potesta' dei Comuni o delle Province ad adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 16, comma 7. - Costituzione, art. 117, sesto comma. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Messa fuori servizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA - Prevista autorizzazione di termini e modalita' da parte dell'Amministrazione competente - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della competenza statale in ordine al procedimento di messa fuori servizio - Contrasto con la legislazione statale di principio - Esclusione - Riferibilita' della disposizione impugnata unicamente agli impianti di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 20, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-quinquies. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Prevista stipulazione di intese della Regione con lo Stato a fini di integrazione e coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibile incidenza sull'ordinamento e sull'organizzazione amministrativa dello Stato - Contrasto il principio fondamentale della legislazione statale che prevede l'intesa tra Stato e Regione soltanto per i singoli procedimenti di autorizzazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 21. - Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. g) e comma terzo; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1, commi 1 e 2. Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsto promuovimento di intese da parte della Regione con l'Autorita' nazionale per l'energia elettrica ed il gas - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibile incidenza sull'ordinamento e sull'organizzazione di un'istituzione avente competenza nazionale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 22, comma 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g). (006C0546) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)

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