Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Obbiettivi generali
della programmazione energetica della Regione e degli enti locali -
Riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonche'
assicurazione delle condizioni di compatibilita' ambientale,
paesaggistica e territoriale delle attivita' di ricerca, produzione
e distribuzione di qualsiasi forma di energia - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente nonche' lesione dei
principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di
competenza concorrente, che conservano allo Stato la
«determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e
sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un
livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale»
- Esclusione - Disposizione riconducibile alla disciplina
dell'energia attribuita alla potesta' legislativa concorrente dello
Stato e delle Regioni, non invasiva delle competenze esclusive
statali in materia di ambiente ne' di alcun principio fondamentale
dello Stato - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 3, lett. c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s), e comma terzo;
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 69, comma 1, lett. e).
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Individuazione delle
«fonti energetiche rinnovabili» - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla definizione di tali fonti
contenuta nella direttiva comunitaria 2001/77/CE e dall'elencazione
delle fonti rinnovabili contenuta nella relativa legislazione
statale di attuazione - Contrasto con principio fondamentale della
materia - Esclusione - Omessa specificazione dell'obbligo
comunitario asseritamene violato, formulazione generica della
censura, omessa individuazione del principio fondamentale ritenuto
violato - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 5.
- Costituzione, art. 117, primo e terzo comma; d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 387, art. 2, lett. a); direttiva 2001/77/CE del
27 settembre 2001, art. 2.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Fonti energetiche
rinnovabili - Denunciata individuazione di ulteriori fonti diverse
da quelle riportate nei principi fondamentali - Censura prospettata
per la prima volta nella memoria depositata dall'Avvocatura dello
Stato in prossimita' dell'udienza - Inammissibilita' per
tardivita'.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 5.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione
dell'esercizio da parte della Regione di funzioni concernenti
l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002 - Riferimento generico da
interpretarsi come implicito richiamo all'intesa di cui all'art. 1,
comma 2 - Implicito richiamo all'intesa in sede di Conferenza
permanente di cui all'art. 1, comma 1 - Esclusione - Possibilita'
di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione
impugnata - Non fondatezza della questione
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55,
art. 1, comma 1
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni
esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi
predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di
condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli
approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale -
Asserita violazione di disposizioni statali volte a garantire,
insieme con la programmazione di settore, l'efficienza e
l'equilibrio della rete nazionale - Censura formulata in termini
generici - Mancata specificazione delle disposizioni statali
violate - Inammissibilita' della questione
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, commi 7 e 8
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni
esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi
predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di
condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli
approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale -
Asserita violazione di principi fondamentali che attribuiscono tali
funzioni allo Stato - Perseguimento di finalita' il cui
conseguimento deve essere assicurato sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione - Disposizione che impone di tener conto, nel
predisporre gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico
regionale, delle esigenze della rete nazionale - Non fondatezza
della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 3
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsione di funzioni
esercitate da parte della Regione, in conformita' agli indirizzi
predisposti dalla Giunta regionale per il raggiungimento di
condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli
approvvigionamenti in funzione del «fabbisogno interno» regionale -
Principi fondamentali che attribuiscono allo Stato il compito di
assicurare l'adeguatezza delle attivita' energetiche a standard di
sicurezza e qualita' del servizio - Asserita violazione di principi
derivante dall'attribuzione di tali compiti alla Regione -
Conferimento dei compiti, da parte della legge n. 239 del 2004,
anche alle Regioni - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 1,
comma 1, lett. k).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 4, lettera d).
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti
l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli
approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati -
Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione
statale di principio (che, in attuazione di direttiva comunitaria,
attribuisce agli enti locali l'attivita' di indirizzo, di vigilanza
e di programmazione e controllo sulle attivita' di distribuzione) -
Esclusione - Evocazione di un parametro interposto inconferente
rispetto alla norma impugnata - Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2,
comma 1, lett. o).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 23 marzo 2000, n. 164,
art. 14, comma 1; direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Funzioni concernenti
l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di
energia e di misure a sostegno della sicurezza degli
approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati -
Attribuzione alla Regione della relativa competenza - Denunciato
contrasto con il principio di sussidiarieta' - Esclusione - Censura
prospettata nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in
prossimita' dell'udienza - Inammissibilita' per tardivita'.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 2,
comma 1, lett. o).
- Costituzione, art. 118.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia - Attribuzione alle Province della
relativa competenza - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio (che
riserva la suddetta funzione a Comuni, unioni di Comuni e Comunita'
montane) - Esclusione - Inconferenza del parametro invocato -
Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 3,
comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 23 marzo 2000, n. 164,
art. 14, comma 2.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia - Attribuzione alle Province della
relativa competenza - Denunciato contrasto con il principio di
sussidiarieta' - Esclusione - Censura prospettata nella memoria
depositata dall'Avvocatura dello Stato in prossimita' dell'udienza
- Inammissibilita' per tardivita'.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 3,
comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 118.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Procedure
autorizzative degli impianti energetici di competenza degli enti
locali - Applicabilita', fino all'entrata in vigore dei regolamenti
locali, della disciplina contenuta nei regolamenti adottati dalla
Giunta regionale per le procedure autorizzative di propria
competenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
previsione di norme regolamentari «suppletive» - Sussistenza -
Invasione della potesta' dei Comuni o delle Province ad adottare i
regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle
funzioni loro affidate dalla Regione - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 16,
comma 7.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Messa fuori servizio
degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore di 10 MVA - Prevista autorizzazione di termini e
modalita' da parte dell'Amministrazione competente - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciata lesione della competenza
statale in ordine al procedimento di messa fuori servizio -
Contrasto con la legislazione statale di principio - Esclusione -
Riferibilita' della disposizione impugnata unicamente agli impianti
di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e
regionali - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 20,
comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239,
convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290,
art. 1-quinquies.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Prevista stipulazione
di intese della Regione con lo Stato a fini di integrazione e
coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibile
incidenza sull'ordinamento e sull'organizzazione amministrativa
dello Stato - Contrasto il principio fondamentale della
legislazione statale che prevede l'intesa tra Stato e Regione
soltanto per i singoli procedimenti di autorizzazione - Esclusione
- Non fondatezza delle questioni.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 21.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. g) e comma terzo;
d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni, nella
legge 9 aprile 2002, n. 55, art. 1, commi 1 e 2.
Energia - Legge della Regione Emilia-Romagna - Previsto promuovimento
di intese da parte della Regione con l'Autorita' nazionale per
l'energia elettrica ed il gas - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata possibile incidenza sull'ordinamento e
sull'organizzazione di un'istituzione avente competenza nazionale -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, art. 22,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g).
(006C0546)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)
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