N. 391
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 maggio 2006
Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 dalla Corte di appello nel
procedimento penale a carico di Mannino Calogero
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Violazione del principio
di ragionevolezza - Violazione del principio della parita' delle
parti.
- Codice di procedura penale, art. 593, come modificato dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, prima parte, e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina
transitoria - Possibilita' per i processi in corso di appellare la
sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Preclusione -
Ingiustificata disparita' di trattamento.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, art. 3.
(006C0846)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.