N. 323 SENTENZA 2 - 6 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Ridefinizione di principi, funzioni , compiti e finalita' di protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa statale concorrente - Oggetto della legge regionale - Esclusione degli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Rispetto dei principi fondamentali della materia - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, commi 1, 2, 3. - Costituzione, art. 117, comma 3. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione di funzioni a Regione, Province, Comuni, Comunita' montane, Unioni di Comuni e altre forme associative - Ricorso del Governo - Dedotta violazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario - Ambito della legge regionale - «Sistema regionale di protezione civile» - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 118, commi 1 e 2. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso alle attivita' di protezione civile - Esclusione di alcune categorie di soggetti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa statale concorrente - Asserita violazione del principio di sussidiarieta' - Incompleta lettura della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma 3, e 118, comma 4; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso nelle attivita' di protezione civile dello Stato e degli enti pubblici - Previsione della previa intesa - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi fondamentali della materia - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, commi 4 e 4-bis, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Limitazione della salvaguardia dell'incolumita' ai soli «cittadini» - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Impiego dell'espressione «cittadini» in senso atecnico, come riferita a tutte le persone fisiche - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 3. - Costituzione, art. 117, commi 1 e 3. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Definizione degli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire - Previsione di sistemi di intervento regionale differenziati - Ricorso del Governo - Pretesa violazione del principio di eguaglianza e dei principi fondamentali della materia - Esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile - Erroneita' del presupposto - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale - Ricorso del Governo - Violazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario - «Unitarieta' del sistema» di protezione civile - Erroneita' del presupposto - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4, comma 1. - Costituzione, art. 11, comma 1; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi costituzionali «gia' richiamati» nel ricorso - Delibera di impugnazione della legge del Consiglio dei ministri - Motivo di impugnazione - Mancanza - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione del compito di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con direttiva statale - Interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20, comma 2, lettera f). - Costituzione, art. 117, comma 3. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione del Comitato operativo regionale per l'emergenza - Funzioni - Estensione agli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Ricorso del Governo - Pretesa violazione dei principi fondamentali della materia - Compiti di «concorso tecnico regionale» agli interventi statali in funzione meramente ausiliaria e collaborativa - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23. - Costituzione, art. 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, comma 1, lettera c). Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Duplicazione di funzioni rispetto a quelle svolte sul territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia - Funzioni della Commissione regionale - Esclusione degli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23. - Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lettera f), punto 1), 108, lettera a), punto 1). Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Attribuzione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia - Oggetto della norma impugnata - Eventi calamitosi rientranti nell'ambito di competenza della Regione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23. - Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107. Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Previsto trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale di protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza - Contenuto meramente descrittivo della norma impugnata - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24, comma 1. - Costituzione, artt. 118 e 119. (006C0866) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2006)

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