Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Ridefinizione di
principi, funzioni , compiti e finalita' di protezione civile -
Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa
statale concorrente - Oggetto della legge regionale - Esclusione
degli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari
dello Stato - Rispetto dei principi fondamentali della materia -
Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
commi 1, 2, 3.
- Costituzione, art. 117, comma 3.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione di
funzioni a Regione, Province, Comuni, Comunita' montane, Unioni di
Comuni e altre forme associative - Ricorso del Governo - Dedotta
violazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative
allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario - Ambito della
legge regionale - «Sistema regionale di protezione civile» - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
comma 2.
- Costituzione, art. 118, commi 1 e 2.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso alle
attivita' di protezione civile - Esclusione di alcune categorie di
soggetti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta'
legislativa statale concorrente - Asserita violazione del principio
di sussidiarieta' - Incompleta lettura della disposizione impugnata
- Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma 3, e 118, comma 4; legge 24 febbraio
1992, n. 225, art. 6.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso nelle
attivita' di protezione civile dello Stato e degli enti pubblici -
Previsione della previa intesa - Ricorso del Governo - Asserita
violazione dei principi fondamentali della materia - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343,
art. 5, commi 4 e 4-bis, convertito in legge 9 novembre 2001,
n. 401.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Limitazione della
salvaguardia dell'incolumita' ai soli «cittadini» - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della
materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali - Impiego
dell'espressione «cittadini» in senso atecnico, come riferita a
tutte le persone fisiche - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi 1 e 3.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Definizione degli
eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire
- Previsione di sistemi di intervento regionale differenziati -
Ricorso del Governo - Pretesa violazione del principio di
eguaglianza e dei principi fondamentali della materia - Esistenza
di un «principio unitario» del sistema di protezione civile -
Erroneita' del presupposto - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992,
n. 225, art. 2.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione alla
Regione dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione
civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e
statale - Ricorso del Governo - Violazione dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, legittimanti
l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per
assicurarne l'esercizio unitario - «Unitarieta' del sistema» di
protezione civile - Erroneita' del presupposto - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4,
comma 1.
- Costituzione, art. 11, comma 1; legge 5 giugno 2003, n. 131,
art. 7, comma 1.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile - Ricorso del Governo -
Asserito contrasto con i principi costituzionali «gia' richiamati»
nel ricorso - Delibera di impugnazione della legge del Consiglio
dei ministri - Motivo di impugnazione - Mancanza - Inammissibilita'
della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Agenzia regionale
di protezione civile - Attribuzione del compito di emettere avvisi
di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con direttiva statale - Interpretazione della
norma impugnata - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20,
comma 2, lettera f).
- Costituzione, art. 117, comma 3.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione del
Comitato operativo regionale per l'emergenza - Funzioni -
Estensione agli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri
straordinari dello Stato - Ricorso del Governo - Pretesa violazione
dei principi fondamentali della materia - Compiti di «concorso
tecnico regionale» agli interventi statali in funzione meramente
ausiliaria e collaborativa - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Costituzione, art. 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225,
art. 2, comma 1, lettera c).
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi - Duplicazione di funzioni rispetto a quelle svolte sul
territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dei principi fondamentali della materia - Funzioni della
Commissione regionale - Esclusione degli eventi calamitosi che
richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Non fondatezza
della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343,
art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, convertito in legge 9 novembre
2001, n. 401; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lettera f), punto 1), 108,
lettera a), punto 1).
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Commissione
regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi -
Attribuzione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase
emergenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei
principi fondamentali della materia - Oggetto della norma impugnata
- Eventi calamitosi rientranti nell'ambito di competenza della
Regione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343,
art. 5, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401; d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, art. 107.
Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino
delle funzioni in materia di protezione civile - Previsto
trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale di
protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici,
secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza - Contenuto meramente descrittivo della norma impugnata
- Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24,
comma 1.
- Costituzione, artt. 118 e 119.
(006C0866)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2006)
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