N. 465
ORDINANZA (Atto di promovimento)
29 maggio 2006
Ordinanza emessa il 29 maggio 2006 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Sclafani Giuseppe
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge 46/2006 -
Inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del
pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova e' decisiva) -
Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima
dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata
limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero rispetto
all'imputato Contrasto con il canone di ragionevolezza - Lesione
del principio di parita' delle parti processuali.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo; Protocollo n. 7 alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, art. 2.
(006C0966)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 8-11-2006)
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