N. 435 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2006

Ordinanza emessa il 27 novembre 2006 dal giudice di pace di Montevarchi nel procedimento civile promosso da Mobilia Cristoforo Enzo contro Comune di Montevarchi Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Omessa considerazione dello stato soggettivo del proprietario inadempiente - Ipotesi di responsabilita' oggettiva in contrasto con i principi nemo ad impossibilia tenetur e nemo tenetur se detegere - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione del trattamento sanzionatorio di ipotesi connotate da differente stato soggettivo del trasgressore - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27. (007C0754) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)

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