N. 787 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 - 15 maggio 2007

Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile promosso da Casamichiela Mario contro Dipasquale Maria Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata dal tribunale - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, con riguardo all'omessa previsione della facolta' in capo al giudice di valutare, in caso di separazione dei coniugi, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il coniuge convivente anche con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Asserita lesione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare - Incidenza sull'inviolabile diritto del soggetto assegnatario della casa familiare all'autodeterminazione e allo sviluppo della propria personalita', in relazione alla liberta' di contrarre nuovamente matrimonio o di intraprendere una stabile unione di fatto. - Codice civile, art. 155-quater, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54. - Costituzione, artt. 2, 3 e 30, primo comma. (007C1377) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)

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