Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione dei giudici speciali
tributari preesistenti alla Costituzione - Potere del legislatore
di modificarne l'oggetto - Ammissibilita' nei limiti in cui non
«snaturi» la materia attribuita alle giurisdizioni speciali e
assicuri la conformita' a Costituzione delle medesime
giurisdizioni.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo e VI disposizione
transitoria.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione del giudice tributario -
Natura tributaria della controversia - Necessita'.
- Costituzione, art. 102, comma secondo.
Entrate erariali - Criteri di qualificazione delle entrate come
tributarie - Necessaria presenza, al di la' del nomen iuris
utilizzato dal legislatore, della doverosita' della prestazione e
del collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad
un presupposto economicamente rilevante.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Assoggettamento
ad essa delle controversie relative ai canoni per l'occupazione di
spazi ed aeree pubblici (COSAP) - Natura non tributaria di tale
canone, in conformita' alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione costituente diritto vivente - Conseguente creazione di
un giudice speciale vietato dalla Costituzione - Illegittimita'
costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di
censura.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo
periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, (25, primo comma).
(008C0192)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 19-3-2008)
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