N. 64 SENTENZA 10 - 14 marzo 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione dei giudici speciali tributari preesistenti alla Costituzione - Potere del legislatore di modificarne l'oggetto - Ammissibilita' nei limiti in cui non «snaturi» la materia attribuita alle giurisdizioni speciali e assicuri la conformita' a Costituzione delle medesime giurisdizioni. - Costituzione, artt. 102, comma secondo e VI disposizione transitoria. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione del giudice tributario - Natura tributaria della controversia - Necessita'. - Costituzione, art. 102, comma secondo. Entrate erariali - Criteri di qualificazione delle entrate come tributarie - Necessaria presenza, al di la' del nomen iuris utilizzato dal legislatore, della doverosita' della prestazione e del collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Assoggettamento ad essa delle controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aeree pubblici (COSAP) - Natura non tributaria di tale canone, in conformita' alla giurisprudenza della Corte di Cassazione costituente diritto vivente - Conseguente creazione di un giudice speciale vietato dalla Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 102, comma secondo, (25, primo comma). (008C0192) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 19-3-2008)

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