N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2007

Ordinanza del 15 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Firenze - Sezione fallimentare nella procedura fallimentare relativa al Fallimento 51 S.a.s. di Bertoni Marco & C. Fallimento e procedure concorsuali - Funzioni del comitato dei creditori - Vigilanza sull'operato del curatore fallimentare - Atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a cinquantamila euro e transazioni (in specie, atto di transazione e vendita a trattativa privata di quota di beni immobili) - Previsione dell'autorizzazione del comitato dei creditori e della previa informativa al giudice delegato - Trasferimento dal giudice delegato al comitato dei creditori della potesta' di autorizzare in via generale gli atti del curatore - Eccesso di delega - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento dei creditori nel godimento della garanzia di un controllo giurisdizionale sull'operato del curatore, e dell'intrinseca inidoneita' del detto comitato ad espletare funzioni di controllo nell'interesse della generalita' dei creditori. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 35 e 41, commi primo e secondo, come sostituiti dagli artt. 31 e 39 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 2, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80. In via subordinata: Fallimento e procedure concorsuali - Vigilanza sull'operato del curatore fallimentare - Assoggettamento degli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a cinquantamila euro e delle transazioni (in specie, atto di transazione e vendita a trattativa privata di quota di beni immobili) all'autorizzazione del comitato dei creditori, previa informativa al giudice delegato - Omessa attribuzione al giudice delegato del potere di impedire il perfezionamento di un atto ritenuto illegittimo o contrario agli interessi della generalita' dei creditori ovvero del fallito - Eccesso di delega - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'intrinseca irrazionalita' della disciplina impugnata che rende il giudice delegato destinatario di una mera informativa senza attribuirgli poteri effettivi di controllo, e dell'ingiustificata disparita' di trattamento dei creditori nel godimento della garanzia di un controllo giurisdizionale sull'operato del curatore. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 35, come sostituito dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 2, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80. (008C0275) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 23-4-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.