N. 119
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 dicembre 2007
Ordinanza del 15 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Firenze -
Sezione fallimentare nella procedura fallimentare relativa al
Fallimento 51 S.a.s. di Bertoni Marco & C.
Fallimento e procedure concorsuali - Funzioni del comitato dei
creditori - Vigilanza sull'operato del curatore fallimentare - Atti
di straordinaria amministrazione di valore superiore a
cinquantamila euro e transazioni (in specie, atto di transazione e
vendita a trattativa privata di quota di beni immobili) -
Previsione dell'autorizzazione del comitato dei creditori e della
previa informativa al giudice delegato - Trasferimento dal giudice
delegato al comitato dei creditori della potesta' di autorizzare in
via generale gli atti del curatore - Eccesso di delega - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza, sotto il duplice
profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento dei creditori
nel godimento della garanzia di un controllo giurisdizionale
sull'operato del curatore, e dell'intrinseca inidoneita' del detto
comitato ad espletare funzioni di controllo nell'interesse della
generalita' dei creditori.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 35 e 41, commi primo e
secondo, come sostituiti dagli artt. 31 e 39 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 1, comma 6,
lett. a), n. 2, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.
In via subordinata: Fallimento e procedure concorsuali - Vigilanza
sull'operato del curatore fallimentare - Assoggettamento degli atti
di straordinaria amministrazione di valore superiore a
cinquantamila euro e delle transazioni (in specie, atto di
transazione e vendita a trattativa privata di quota di beni
immobili) all'autorizzazione del comitato dei creditori, previa
informativa al giudice delegato - Omessa attribuzione al giudice
delegato del potere di impedire il perfezionamento di un atto
ritenuto illegittimo o contrario agli interessi della generalita'
dei creditori ovvero del fallito - Eccesso di delega - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza, sotto il duplice
profilo dell'intrinseca irrazionalita' della disciplina impugnata
che rende il giudice delegato destinatario di una mera informativa
senza attribuirgli poteri effettivi di controllo, e
dell'ingiustificata disparita' di trattamento dei creditori nel
godimento della garanzia di un controllo giurisdizionale
sull'operato del curatore.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 35, come sostituito
dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione all'art. 1, comma 6,
lett. a), n. 2, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.
(008C0275)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 23-4-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.