N. 133 ORDINANZA 4 - 6 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata - Ininfluenza. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto del giudizio - Norma risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilita'. Processo penale - Misure cautelari - Presunzione di sussistenza di esigenze cautelari a carico di soggetto colpito da gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso - Possibilita' di superamento solo con la prova dell'avvenuto scioglimento dell'associazione o del recesso dalla stessa dell'indagato, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione quale giudice di rinvio - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione dei principi di eguaglianza e di personalita' della responsabilita' penale e della riserva di legge in materia di restrizione della liberta' personale - Inesatta identificazione della regula iuris indicata dalla Corte di cassazione con conseguente incongruita' della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. pen., art. 275, comma 3. - Costituzione, art. 3, 13, secondo comma, e 27, primo comma. (009C0326) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)

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