N. 138 SENTENZA 4 - 8 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Pratiche ed attivita' bionaturali ed attivita' dei centri di benessere - Preliminare precisazione, ad opera della Corte, del contenuto della normativa denunciata. - Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Pratiche ed attivita' bionaturali - Istituzione della figura di operatore di pratiche bionaturali, descrizione dei relativi compiti e individuazione del percorso formativo e dei titoli abilitanti - Attribuzione al Comitato regionale di compiti nell'ambito degli ordinamenti didattici e titoli abilitanti - Istituzione di apposito elenco delle pratiche e determinazione delle condizioni per l'iscrizione - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali - Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, delle restanti disposizioni del Titolo I, nonche' degli artt. 6, comma 2, lett. c), 7, comma 1, lett. b), 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge, per l'inscindibile connessione con le norme oggetto di censura. - Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, artt. 2, commi 1, lett. b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4; restanti disposizioni del Titolo I, nonche' degli artt. 6, comma 2, lett. c), 7, comma 1, lett. b), 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si chiude il comma 1. - Costituzione art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Disciplina dei centri di benessere, contenuta nella restante parte del Titolo II della legge regionale n. 2 del 2008 - Richiesta alla Corte di estensione della illegittimita' costituzionale all'intero testo della legge per inscindibile connessione con le norme censurate - Esclusione - Disciplina non incisa dalle censure formulate dal ricorrente - Mancanza di adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni censurate - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2. - Costituzione art. 117, comma terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (009C0331) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)

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