N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2008

Ordinanza del 15 dicembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Catania sull'istanza proposta da Campisi Gaspare. Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Inammissibilita' dell'impugnazione proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in specie, reclamo avverso decreto pronunciato dal tribunale dei minorenni) - Istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese presentata dal difensore - Prevista anticipazione a carico dell'erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l'impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento dei difensori in fattispecie ritenute normativamente assimilabili (quali i giudizi civili e penali di secondo grado), avuto riguardo alla differente disciplina vigente per il processo penale che esclude la liquidazione del compenso se le impugnazioni coltivate dalla parte sono dichiarate inammissibili - Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. - Costituzione, artt. 3 e 111. (009C0505) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 2-9-2009)

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