N. 213
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 dicembre 2008
Ordinanza del 15 dicembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di
Catania sull'istanza proposta da Campisi Gaspare.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile -
Inammissibilita' dell'impugnazione proposta da parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato (in specie, reclamo avverso decreto
pronunciato dal tribunale dei minorenni) - Istanza di liquidazione
dell'onorario e delle spese presentata dal difensore - Prevista
anticipazione a carico dell'erario degli onorari e delle spese
dovuti al difensore anche nel caso in cui l'impugnazione proposta
dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata
dichiarata inammissibile - Irragionevolezza - Ingiustificata
disparita' di trattamento dei difensori in fattispecie ritenute
normativamente assimilabili (quali i giudizi civili e penali di
secondo grado), avuto riguardo alla differente disciplina vigente
per il processo penale che esclude la liquidazione del compenso se
le impugnazioni coltivate dalla parte sono dichiarate inammissibili
- Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 131.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(009C0505)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 2-9-2009)
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