N. 252 SENTENZA 23 - 30 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale - Possibilita' di conferimento anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Sopravvenute leggi regionali (n. 22 e n. 27 del 2008) recanti modifiche non sostanziali alla previsione derogatoria oggetto di censura, medio tempore applicata - Permanenza dell'interesse dello Stato al ricorso. - Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, art. 4, comma 1 (modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34). - Costituzione, artt. 3, 97 e 117. Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'articolo 117 della Costituzione - Omessa indicazione in modo chiaro di tale parametro nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizza l'impugnazione, mancata indicazione delle materie incise dalle norme censurate e del tipo di competenza statale (concorrente o esclusiva) in ipotesi violata - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, artt. 4, comma 1 (modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34), e 5, comma 2 (modificativo dell'art. 22-bis della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20). - Costituzione, att. 117; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6. Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Irragionevolezza, violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, artt. 4, comma 1 (modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34), e 5, comma 2 (modificativo dell'art. 22-bis della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20). - Costituzione, artt. 3 e 97. Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Sostanziale riproduzione di tale deroga nelle successive leggi regionali modificative della disposizione gia' dichiarata incostituzionale - Illegittimita' costituzionale parziale in via consequenziale. - Legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22, art. 1, comma 1; legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, art. 7, comma 4, lettera b). - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (009C0550) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 5-8-2009)

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