Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi
consiliari - Incarichi a personale esterno all'amministrazione
regionale - Possibilita' di conferimento anche in mancanza dei
requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Sopravvenute leggi
regionali (n. 22 e n. 27 del 2008) recanti modifiche non
sostanziali alla previsione derogatoria oggetto di censura, medio
tempore applicata - Permanenza dell'interesse dello Stato al
ricorso.
- Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, art. 4, comma 1
(modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n.
34).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi
consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della
Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno
all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in
mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione dell'articolo 117 della Costituzione - Omessa
indicazione in modo chiaro di tale parametro nella delibera del
Consiglio dei ministri che autorizza l'impugnazione, mancata
indicazione delle materie incise dalle norme censurate e del tipo
di competenza statale (concorrente o esclusiva) in ipotesi violata
- Inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, artt. 4, comma 1
(modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n.
34), e 5, comma 2 (modificativo dell'art. 22-bis della legge della
Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20).
- Costituzione, att. 117; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
art. 7, comma 6.
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi
consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della
Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno
all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in
mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 - Irragionevolezza, violazione
del canone di buon andamento della pubblica amministrazione -
Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, artt. 4, comma 1
(modificativo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n.
34), e 5, comma 2 (modificativo dell'art. 22-bis della legge della
Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20).
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi
consiliari - Conferimento di incarichi a personale esterno
all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' anche in
mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 - Sostanziale riproduzione di
tale deroga nelle successive leggi regionali modificative della
disposizione gia' dichiarata incostituzionale - Illegittimita'
costituzionale parziale in via consequenziale.
- Legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22, art. 1, comma 1;
legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, art. 7, comma 4,
lettera b).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(009C0550)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 5-8-2009)
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