N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2009

Ordinanza del 9 ottobre 2009 emessa dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti promossi da C.S.C. - Computer Sciences Corporation - Italia S.r.l. contro I.N.P.S. ed altra. Procedimento civile - Giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea - Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di sgravi contributivi gia' goduti dall'opponente per contratti di formazione lavoro e ritenuti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, ai sensi della decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 - Obbligo del giudice, che abbia accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, di fissare la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni e di decidere la causa nei successivi sessanta giorni, esclusi i casi in cui sia stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Previsione della perdita di efficacia del provvedimento di sospensione allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione, salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di legge, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni - Incidenza sul diritto di difesa della parte che ha ottenuto la sospensione dell'esecutivita' del titolo di pagamento - Lesione del principio di parita' delle parti processuali, per effetto dell'ingiustificata attribuzione all'amministrazione del diritto di agire esecutivamente allo scadere dei termini di sospensione del provvedimento opposto - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, in relazione alla compromissione del diritto di ogni persona ad un processo equo. - Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101. - Costituzione, artt. 24, comma secondo, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Procedimento civile - Giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea - Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte dell'INPS di sgravi contributivi gia' goduti dall'opponente per contratti di formazione lavoro e ritenuti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, ai sensi della decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 - Obbligo del giudice, che abbia accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, di fissare la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni e di decidere la causa nei successivi sessanta giorni, esclusi i casi in cui sia stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Attribuzione al presidente di sezione del compito di vigilare, in ogni grado del procedimento, sul rispetto dei termini di legge e di riferire con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza - Lesione del principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge - Violazione della garanzia di autonomia e di indipendenza della magistratura da ogni altro potere. - Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, art. 1, commi 3 e 6, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101. - Costituzione, artt. 101, comma secondo, e 104, primo comma. (009C0637) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-2009)

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