N. 271
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 ottobre 2009
Ordinanza del 9 ottobre 2009 emessa dal Tribunale di Roma nei
procedimenti civili riuniti promossi da C.S.C. - Computer Sciences
Corporation - Italia S.r.l. contro I.N.P.S. ed altra.
Procedimento civile - Giudizi civili concernenti gli atti e le
procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea -
Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte
dell'INPS di sgravi contributivi gia' goduti dall'opponente per
contratti di formazione lavoro e ritenuti aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune, ai sensi della decisione della
Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 - Obbligo
del giudice, che abbia accolto l'istanza di sospensione
dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento,
di fissare la data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni e di decidere la causa nei successivi sessanta
giorni, esclusi i casi in cui sia stato disposto il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia - Previsione della perdita di
efficacia del provvedimento di sospensione allo scadere del termine
di novanta giorni dalla data di emanazione, salvo che il giudice,
su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma,
anche parziale, sulla base dei presupposti di legge, fissando un
termine di efficacia non superiore a sessanta giorni - Incidenza
sul diritto di difesa della parte che ha ottenuto la sospensione
dell'esecutivita' del titolo di pagamento - Lesione del principio
di parita' delle parti processuali, per effetto dell'ingiustificata
attribuzione all'amministrazione del diritto di agire
esecutivamente allo scadere dei termini di sospensione del
provvedimento opposto - Violazione degli obblighi internazionali
derivanti dalla CEDU, in relazione alla compromissione del diritto
di ogni persona ad un processo equo.
- Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, art. 1, comma 3, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, 111, comma secondo, e 117,
primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.
Procedimento civile - Giudizi civili concernenti gli atti e le
procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea -
Opposizione avverso cartella di pagamento tesa al recupero da parte
dell'INPS di sgravi contributivi gia' goduti dall'opponente per
contratti di formazione lavoro e ritenuti aiuti di Stato
incompatibili con il mercato comune, ai sensi della decisione della
Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 - Obbligo
del giudice, che abbia accolto l'istanza di sospensione
dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento,
di fissare la data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni e di decidere la causa nei successivi sessanta
giorni, esclusi i casi in cui sia stato disposto il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia - Attribuzione al presidente
di sezione del compito di vigilare, in ogni grado del procedimento,
sul rispetto dei termini di legge e di riferire con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte d'appello per le determinazioni di competenza - Lesione del
principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge -
Violazione della garanzia di autonomia e di indipendenza della
magistratura da ogni altro potere.
- Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, art. 1, commi 3 e 6,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101.
- Costituzione, artt. 101, comma secondo, e 104, primo comma.
(009C0637)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-2009)
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