N. 287 ORDINANZA 2 - 6 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di sicurezza - Periodo minimo di durata - Necessita' di tenere conto del tempo dell'esecuzione provvisoria anche quando la durata minima della misura di sicurezza stabilita in sentenza sia coincidente o inferiore al periodo applicato in via provvisoria - Ritenuta mancata previsione dell'obbligo dell'autorita' procedente di rinnovare il provvedimento ex art. 206 cod. pen. «eventualmente in occasione degli accertamenti periodici», nonche' del termine di scadenza della misura - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle misure cautelari, lesione del diritto alla salute - Concorrenza di piu' motivi di inammissibilita' della questione - Mancanza o non riconoscibilita' di un petitum specifico, valutazione della rilevanza in base a presupposto interpretativo erroneo, omessa motivazione sulla possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all'art. 32 della Costituzione - Omessa considerazione del potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima - Diversita' di natura e finalita' della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria rispetto alla custodia cautelare - Prospettazione di soluzioni non costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice penale, artt. 206, 208 e 222. - Costituzione, artt. 3, 13 e 32. Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Previsione di una durata minima della misura collegata alla natura del reato o della pena - Ritenuta non consentita possibilita' per il giudice (della fase di merito e di quella di esecuzione) di formulare un giudizio di adeguatezza anche in relazione alla natura e alla gravita' della patologia - Denunciata lesione del diritto alla salute - Omessa verifica della possibilita' di pervenire ad un'interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice penale, art. 222. - Costituzione, art. 32. (009C0684) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-2009)

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