N. 297 SENTENZA 16 - 20 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Veneto - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 2, comma 600, e 3, comma 162 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, artt. 2, comma 600, e 3, comma 162. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa della Regione - Insufficiente motivazione della censura - Inammissibilita' della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600. - Costituzione, art. 118. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 594 a 599 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Applicabilita' dei commi richiamati alle Regioni in via diretta e non in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi 601 e 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Disciplina non applicabile alle Regioni neppure in via indiretta - Non fondatezza della questione. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Applicabilita' alle Regioni delle disposizioni richiamate esclusivamente in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Introduzione di vincoli puntuali alle singole voci di spesa e di specifiche modalita' di contenimento della spesa corrente - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600. - Costituzione, artt. 117, terzo (e quarto) comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Autoqualificazione delle disposizioni legislative quali «norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali» - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della competenza regionale concorrente ad opera di disposizioni prive di tale natura - Formulazione della questione in modo contraddittorio o comunque perplesso - Inammissibilita'. - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 162. - Costituzione, art. 117, comma terzo. (009C0722) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 25-11-2009)

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