Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose
disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione
delle questioni riguardanti l'art. 30, commi 1, 2 e 3 - Decisione
sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 30, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e
quarto comma.
Controlli amministrativi - Impresa e imprenditore - Imprese soggette
a certificazione ambientale o di qualita' - Controlli periodici
degli enti certificatori in sostituzione di quelli amministrativi,
con previsione di regolamento attuativo statale - Potesta' delle
Regioni di garantire livelli ulteriori di tutela - Ricorso della
Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza
residuale della Regione nelle materie del commercio, industria,
agricoltura e delle altre di interesse economico, nonche' del
principio di sussidiarieta' orizzontale - Esclusione -
Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia di
competenza esclusiva dello Stato «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art.
117, secondo comma, lett. m) - Non fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 30, commi 1, 2 e 3 nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6
agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e
quarto comma.
(009C0758)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2009)
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