N. 322 SENTENZA 30 novembre - 4 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 30, commi 1, 2 e 3 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 30, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma. Controlli amministrativi - Impresa e imprenditore - Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' - Controlli periodici degli enti certificatori in sostituzione di quelli amministrativi, con previsione di regolamento attuativo statale - Potesta' delle Regioni di garantire livelli ulteriori di tutela - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza residuale della Regione nelle materie del commercio, industria, agricoltura e delle altre di interesse economico, nonche' del principio di sussidiarieta' orizzontale - Esclusione - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lett. m) - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 30, commi 1, 2 e 3 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma. (009C0758) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2009)

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