N. 92 SENTENZA 9 - 21 marzo 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione dell'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilita' della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione ne' ai principi fondamentali della materia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in materia di programmazione scolastica, oltre che del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potesta' esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che la consistenza delle sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, nei casi di comunita' prive di strutture educative, sia determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico - Previsione che l'inserimento di tali bambini avvenga sulla base di specifiche modalita' - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilita' della disposizione inpugnata alle norme generali sull'istruzione ne' ai principi fondamentali della materia - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in tema di servizi sociali nonche' del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potesta' esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 6. - Costituzione, artt. 117 e 118. Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che l'istituzione ed il funzionamento di scuole statali del "Primo ciclo di istruzione" devono rispondere a criteri di qualita' ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di disciplina dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Disciplina riconducibile alla materia delle norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale, comunque adottata mediante idoneo meccanismo concertativo - Spettanza allo Stato del potere di emanare la disposizione regolamentare impugnata. - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 117 e 118. (011C0179) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 23-3-2011)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.