Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.
Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione dell'istituzione di nuove
scuole dell'infanzia e di nuove sezioni - Ricorso per conflitto tra
enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilita' della
disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione ne' ai
principi fondamentali della materia - Violazione della competenza
legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica
e di quella esclusiva regionale in materia di programmazione
scolastica, oltre che del principio di leale collaborazione - Non
spettanza allo Stato, della potesta' esercitata - Conseguente
annullamento della disposizione regolamentare impugnata.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.
Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che la consistenza delle
sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti
inferiori a quello previsto in via ordinaria, nei casi di comunita'
prive di strutture educative, sia determinata nell'annuale decreto
interministeriale sulla formazione dell'organico - Previsione che
l'inserimento di tali bambini avvenga sulla base di specifiche
modalita' - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione
Toscana - Non riconducibilita' della disposizione inpugnata alle
norme generali sull'istruzione ne' ai principi fondamentali della
materia - Violazione della sfera di competenza legislativa
concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella
esclusiva regionale in tema di servizi sociali nonche' del
principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della
potesta' esercitata - Conseguente annullamento della disposizione
regolamentare impugnata.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 2, comma 6.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che l'istituzione ed il
funzionamento di scuole statali del "Primo ciclo di istruzione"
devono rispondere a criteri di qualita' ed efficienza del servizio,
nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e
nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione
scolastica e i comuni interessati - Ricorso per conflitto tra enti
proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera
di competenza concorrente regionale in materia di disciplina
dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica sul
territorio - Denunciata lesione del principio di leale
collaborazione - Disciplina riconducibile alla materia delle norme
generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale, comunque
adottata mediante idoneo meccanismo concertativo - Spettanza allo
Stato del potere di emanare la disposizione regolamentare
impugnata.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(011C0179)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 23-3-2011)
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