N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2011

Ordinanza del 31 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Fondazione Ordine Mauriziano contro Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano e Regione Piemonte. Sanita' pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Previsione che lo stesso e' costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino) - Previsione altresi' che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente e' trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed immmobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di quelli mobili connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione per l'assenza di disciplina delle funzioni c.d. residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU. - Decreto-legge 19 novembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, artt. 1 e 2, comma 2; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1350. - Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. Sanita' pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) "Ente ordine Mauriziano di Torino", con personalita' giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica - Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione aziendale continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero gia' esercitate in forza delle convenzioni esistenti - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina delle funzioni residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU. - Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. (011C0634) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 9-11-2011)

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