N. 230
ORDINANZA (Atto di promovimento)
31 maggio 2011
Ordinanza del 31 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da Fondazione Ordine Mauriziano contro
Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano e Regione Piemonte.
Sanita' pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Previsione
che lo stesso e' costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di
Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di
Candiolo (Torino) - Previsione altresi' che il patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Ente e' trasferito alla Fondazione
Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed immmobili
funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di
quelli mobili connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di
Candiolo - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione
dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo
strumento previsto dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo
e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV disposizione
transitoria e finale della Costituzione per l'assenza di disciplina
delle funzioni c.d. residue, ma tradizionalmente caratterizzanti
l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto
con la CEDU.
- Decreto-legge 19 novembre 2011, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, artt. 1 e 2, comma 2; legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1350.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e
finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 1.
Sanita' pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa
della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria
ospedaliera (ASO) "Ente ordine Mauriziano di Torino", con
personalita' giuridica pubblica e con autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica -
Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione
aziendale continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza
specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero gia'
esercitate in forza delle convenzioni esistenti - Violazione
dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo
strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi indennizzo e
garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina
delle funzioni residue, ma tradizionalmente caratterizzanti
l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto
con la CEDU.
- Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e
finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 1.
(011C0634)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 9-11-2011)
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