N. 90
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 giugno 2011
Ordinanza del 24 giugno 2011 emessa dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile promosso da G.I.C.A. Snc di Pasquale Moio & C.
contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto
corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto -
Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione
in via di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice
civile - Contestuale esclusione della restituzione di importi gia'
versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 -
Violazione dei limiti all'ammissibilita' delle leggi interpretative
- Violazione "soprattutto" del principio di giustiziabilita' delle
posizioni giuridiche soggettive e quindi del principio di azione -
Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza -
Violazione del principio del giusto processo - Contrasto con il
divieto di interferenza del legislatore nell'amministrazione della
giustizia (salvo che per ragioni imperative di interesse generale),
sancito a garanzia dell'equo processo dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla
Corte di Strasburgo - Violazione delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario.
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma,
in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
(012C0180)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)
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