N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2011

Ordinanza del 24 giugno 2011 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da G.I.C.A. Snc di Pasquale Moio & C. contro Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione in via di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile - Contestuale esclusione della restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Violazione dei limiti all'ammissibilita' delle leggi interpretative - Violazione "soprattutto" del principio di giustiziabilita' delle posizioni giuridiche soggettive e quindi del principio di azione - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Violazione del principio del giusto processo - Contrasto con il divieto di interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia (salvo che per ragioni imperative di interesse generale), sancito a garanzia dell'equo processo dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. (012C0180) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)

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