N. 269
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 settembre 2012
Ordinanza del 10 settembre 2012 emessa dalla Corte di cassazione -
sezioni unite penali nel procedimento penale a carico di L. M..
Processo penale - Misure cautelari personali - Criteri di scelta
delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
commessi al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dall'art. 416-bis cod. pen., salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure - Ingiustificata parificazione dei procedimenti
relativi ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge n. 152 del 1991 a quelli concernenti i delitti di
mafia - Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare
delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi
considerati - Violazione del principio di inviolabilita' della
liberta' personale - Violazione del principio di non colpevolezza.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.
(012C0464)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)
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