N. 168 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1963

N. 168 SENTENZA 12 DICEMBRE 1963 Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 336 del 28 dicembre 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Competenza del giudice a quo - Motivazione sufficiente - Insindacabilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Identificazione dell'oggetto - Questioni sollevate nel giudizio a quo e non comprese nell'ordinanza di rimessione - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Leggi - Procedimento formativo - Approvazione da parte di commissione parlamentare in sede deliberante - Costituzione, art. 72, quarto comma - Esclusione dei disegni di legge "in materia costituzionale" - Interpretazione. Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195 - Inidoneita' a garantire l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura - Esclusione - Sussistenza di garanzie insite nell'osservanza di precetti extragiuridici da parte del giudice. Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, primo comma - Elezione dei componenti il Consiglio - Ripartizione in misura diversa fra le varie categorie di magistrati - Prevalenza numerica dei magistrati di Cassazione in confronto alle altre categorie - Violazione degli artt. 48 e 107 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Elezioni - Disciplina della materia elettorale - Costituzione, art. 48 - Attribuzione al legislatore ordinario - Estensione anche all'elezione di magistrati a componenti del Consiglio superiore della Magistratura - Requisito di elettorato passivo richiesto dall'art. 104, quarto comma, della Costituzione - Appartenenza alla magistratura - Attribuzione di un maggior numero di rappresentanti alla categoria dei magistrati di Cassazione - Sussistenza di situazioni giustificatamente differenziate - Legittimita'. Ordinamento giudiziario - Costituzione, art. 107, terzo comma - Distinzione dei magistrati soltanto per diversita' di funzioni - Inapplicabilita' delle disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale - Sussistenza di una parificazione limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali - Costituzione, art. 107 - Postula una diversita' di posizione soggettiva fra magistrati nell'ordinamento giudiziario - Legge 24 maggio 1951, n. 392 - Attua puntualmente il precetto costituzionale. Diritti politici - Elezioni - Eguaglianza del voto - Costituzione, art. 48 - Interpretazione - Implica divieto di voto multiplo o plurimo e pari efficacia potenziale del medesimo. (Costituzione, art. 48, secondo comma). Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, terzo comma - Elezione dei componenti il collegio - Votazione per categorie - Non incide sulla unitarieta' e sulla omogeneita' dell'organo - Ulteriori caratteristiche legittimate da precetti costituzionali. (Costituzione, art. 104). Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, quarto comma - Elezione dei componenti il collegio - Elettorato attivo - Uditori giudiziari - Esclusione - Fondamento - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (R.D. 20 gennaio 1941, n. 12, art. 136; legge 11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; legge 14 febbraio 1948, n. 113, art. 1; legge 15 febbraio 1956, n. 59; legge 24 maggio 1951, n. 392). Ordinamento giudiziario - Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - Competenza del Guardasigilli - Costituzione, art. 110 - Interpretazione restrittiva - Esclusione - Legittimita' di un rapporto di collaborazione tra Ministro e Consiglio superiore della Magistratura in funzione dell'adozione delle deliberazioni collegiali relative allo status dei magistrati - Implicazioni - Responsabilita' politica e facolta' del Ministro di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di magistrati. (Costituzione, art. 107, secondo comma). Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 11, primo comma - Necessita' di una richiesta del Ministro della giustizia per promuovere le deliberazioni del collegio riguardanti i magistrati - Legittimita' della disposizione quale espressione della collaborazione tra Guardasigilli e Consiglio - Sua portata nel sistema della legge - Richiesta ministeriale quale mezzo esclusivo per promuovere l'attivita' del Consiglio - Conseguente lesione dell'autonomia dell'organo - Illegittimita' costituzionale. Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, primo comma, prima parte - Forma dei provvedimenti collegiali riguardanti i magistrati - Decreto presidenziale o ministeriale - Violazione dell'art. 105 della Costituzione - Insussistenza - Sottrazione dei magistrati all'ordinamento gerarchico dell'amministrazione statale - Non esclude l'applicabilita' dei principi fondamentali dell'ordinamento generale dello Stato, stante la mancanza di una forma piena di autogoverno della Magistratura - Natura sostanzialmente amministrativa dei provvedimenti del Consiglio - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (063C0168) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.336 del 28-12-1963)

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