N. 168
SENTENZA 12 DICEMBRE 1963
Deposito in cancelleria: 23 dicembre 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 336 del 28 dicembre 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. MANCA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Competenza
del giudice a quo - Motivazione sufficiente - Insindacabilita'. (Legge
11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Identificazione dell'oggetto - Questioni sollevate nel giudizio a quo e
non comprese nell'ordinanza di rimessione - Esclusione. (Legge 11 marzo
1953, n. 87, art. 23).
Leggi - Procedimento formativo - Approvazione da parte di
commissione parlamentare in sede deliberante - Costituzione, art. 72,
quarto comma - Esclusione dei disegni di legge "in materia
costituzionale" - Interpretazione.
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195 - Inidoneita' a garantire l'indipendenza e l'autonomia della
Magistratura - Esclusione - Sussistenza di garanzie insite
nell'osservanza di precetti extragiuridici da parte del giudice.
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195, art. 23, primo comma - Elezione dei componenti il Consiglio -
Ripartizione in misura diversa fra le varie categorie di magistrati -
Prevalenza numerica dei magistrati di Cassazione in confronto alle
altre categorie - Violazione degli artt. 48 e 107 della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Elezioni - Disciplina della materia elettorale - Costituzione, art.
48 - Attribuzione al legislatore ordinario - Estensione anche
all'elezione di magistrati a componenti del Consiglio superiore della
Magistratura - Requisito di elettorato passivo richiesto dall'art. 104,
quarto comma, della Costituzione - Appartenenza alla magistratura -
Attribuzione di un maggior numero di rappresentanti alla categoria dei
magistrati di Cassazione - Sussistenza di situazioni giustificatamente
differenziate - Legittimita'.
Ordinamento giudiziario - Costituzione, art. 107, terzo comma -
Distinzione dei magistrati soltanto per diversita' di funzioni -
Inapplicabilita' delle disposizioni relative all'ordinamento gerarchico
statale - Sussistenza di una parificazione limitatamente all'esercizio
delle funzioni istituzionali - Costituzione, art. 107 - Postula una
diversita' di posizione soggettiva fra magistrati nell'ordinamento
giudiziario - Legge 24 maggio 1951, n. 392 - Attua puntualmente il
precetto costituzionale.
Diritti politici - Elezioni - Eguaglianza del voto - Costituzione,
art. 48 - Interpretazione - Implica divieto di voto multiplo o plurimo
e pari efficacia potenziale del medesimo. (Costituzione, art. 48,
secondo comma).
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195, art. 23, terzo comma - Elezione dei componenti il collegio -
Votazione per categorie - Non incide sulla unitarieta' e sulla
omogeneita' dell'organo - Ulteriori caratteristiche legittimate da
precetti costituzionali. (Costituzione, art. 104).
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195, art. 23, quarto comma - Elezione dei componenti il collegio -
Elettorato attivo - Uditori giudiziari - Esclusione - Fondamento -
Esclusione di illegittimita' costituzionale. (R.D. 20 gennaio 1941, n.
12, art. 136; legge 11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; legge 14 febbraio
1948, n. 113, art. 1; legge 15 febbraio 1956, n. 59; legge 24 maggio
1951, n. 392).
Ordinamento giudiziario - Organizzazione e funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia - Competenza del Guardasigilli -
Costituzione, art. 110 - Interpretazione restrittiva - Esclusione -
Legittimita' di un rapporto di collaborazione tra Ministro e Consiglio
superiore della Magistratura in funzione dell'adozione delle
deliberazioni collegiali relative allo status dei magistrati -
Implicazioni - Responsabilita' politica e facolta' del Ministro di
promuovere l'azione disciplinare nei confronti di magistrati.
(Costituzione, art. 107, secondo comma).
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195, art. 11, primo comma - Necessita' di una richiesta del Ministro
della giustizia per promuovere le deliberazioni del collegio
riguardanti i magistrati - Legittimita' della disposizione quale
espressione della collaborazione tra Guardasigilli e Consiglio - Sua
portata nel sistema della legge - Richiesta ministeriale quale mezzo
esclusivo per promuovere l'attivita' del Consiglio - Conseguente
lesione dell'autonomia dell'organo - Illegittimita' costituzionale.
Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n.
195, art. 17, primo comma, prima parte - Forma dei provvedimenti
collegiali riguardanti i magistrati - Decreto presidenziale o
ministeriale - Violazione dell'art. 105 della Costituzione -
Insussistenza - Sottrazione dei magistrati all'ordinamento gerarchico
dell'amministrazione statale - Non esclude l'applicabilita' dei
principi fondamentali dell'ordinamento generale dello Stato, stante la
mancanza di una forma piena di autogoverno della Magistratura - Natura
sostanzialmente amministrativa dei provvedimenti del Consiglio -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(063C0168)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.336 del 28-12-1963)
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