N. 31 SENTENZA 27 febbraio - 17 marzo 1969

N. 31 SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969. Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI Sciopero - Sciopero dei pubblici funzionari - Sanzioni penali previste dall'art. 330 del Codice penale - Permanenza in vigore nonostante l'abrogazione dell'ordinamento corporativo. (Cod. pen., art. 502; legge 3 aprile 1926, n. 563, art. 19; Cod. pen. 1889, art. 181). Corte costituzionale - Funzione interpretativa - Limiti. (Costituzione, artt. 40 e 134). Sciopero - Limiti soggettivi del diritto di sciopero - Ammissibilita'. (Costituzione, art. 40; Cod. pen., art. 330). Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Limiti del diritto di sciopero - Ammissibilita' di limiti soggettivi. (Costituzione, artt. 3 e 40; Cod. pen., art. 330). Liberta' sindacale - Diritto di sciopero - Rapporti - Ammissibilita' di limiti soggettivi. Sciopero - Sciopero dei pubblici funzionari - Cod. pen., art. 330 - Divieto penalmente sanzionato - Illegittimita' costituzionale parziale. (Costituzione, art. 40). (069C0031) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.78 del 26-3-1969)

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