N. 187 SENTENZA 27 giugno - 8 luglio 1975

N. 187 SENTENZA 27 GIUGNO 1975 Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975. Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non sono violati gli artt. 38, 2,3 e 53 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Assistenza e previdenza - Costituzione, art. 38 - Interpretazione - Enti integrati dallo Stato - Nozione di integrazione. Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', 1a vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Razionale giustificazione - Identita' di fini previdenziali tra gli enti e l'I.N.P.S. - Non e' violato l'art. 38 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non sono violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 2 - Imposizione ad alcuni fondi sostitutivi della previdenza sociale di una contribuzione a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Razionale giustificazione - Non e' violato il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3, primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non e' violato l'art. 53 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (075C0187) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)

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