N. 187
SENTENZA 27 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI
Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3,
primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro
carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non sono
violati gli artt. 38, 2,3 e 53 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Assistenza e previdenza - Costituzione, art. 38 - Interpretazione -
Enti integrati dallo Stato - Nozione di integrazione.
Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3,
primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', 1a vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro
carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Razionale
giustificazione - Identita' di fini previdenziali tra gli enti e
l'I.N.P.S. - Non e' violato l'art. 38 della Costituzione - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3,
primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro
carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non sono
violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3,
primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 2 - Imposizione ad alcuni fondi sostitutivi della previdenza
sociale di una contribuzione a favore del fondo sociale gestito
dall'I.N.P.S. - Razionale giustificazione - Non e' violato il principio
di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Assistenza e previdenza - Legge 21 luglio 1965, n. 903, artt. 3,
primo comma, lett. h, e 5, secondo comma, e legge 18 marzo 1968, n.
238, art. 2 - Enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti - Contribuzione a loro
carico a favore del fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. - Non e'
violato l'art. 53 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
(075C0187)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)
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