N. 188
SENTENZA 27 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Cod.
pen., artt. 405 e 403 (limitatamente, quest'ultimo, al profilo della
violazione dell'art. 3 della Costituzione) - Le disposizioni impugnate
sarebbero applicabili nel giudizio a quo pur dopo l'eventuale
dichiarazione della loro illegittimita' - Irrilevanza della questione -
Inammissibilita'.
Reati e pene - Offese alla religione dello Stato mediante
vilipendio di persone - Cod. pen., art. 403 - Assunta indeterminatezza
della nozione di vilipendio - Insussistenza - Non e' violato il
principio della tassativita' della fattispecie penale ex art. 25,
secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Legge penale - Previsione di reati a c.d. forma libera - Non viola
gli artt. 3 e 25 della Costituzione - Limiti derivanti
all'apprezzamento del giudice.
Reati e pene - Offese alla religione dello Stato mediante
vilipendio di persone - Cod. pen., art. 403 - Assunta violazione della
liberta' di manifestazione del pensiero - Insussistenza - Tutela del
sentimento religioso - Costituisce bene costituzionalmente rilevante -
Limita l'operativita' dell'art. 21 della Costituzione - Distinzione tra
vilipendio e manifestazioni (legittime) di critica, di dissenso, di
propaganda - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(075C0188)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)
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