N. 189
SENTENZA 27 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI
Lavoro - Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300,
art. 18 - Ambito di applicabilita' ex art. 35, primo e secondo comma,
della stessa legge per la reintegrazione nel posto di lavoro -
Riferimento al numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese
industriali, commerciali ed agricole addetti alle singole unita'
produttive - Razionalita' - Questione gia' decisa - Manifesta
infondatezza.
Lavoro - Statuto dei lavoratori - Reintegrazione nel posto di
lavoro - Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 - Limitazione
dell'applicabilita' dell'art. 18 della stessa legge alle sole imprese
industriali, commerciali ed agricole e non anche ai datori di lavoro
non imprenditori ed ai loro dipendenti - Discrezionalita' legislativa -
Razionalita' - Non sono violati gli artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41,
secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Lavoro - Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300,
art. 35 - Esclude l'applicabilita' del titolo III (attivita' sindacale)
nei confronti dei datori di lavoro privati non imprenditori -
Giustificazione - Non e' violato il principio di eguaglianza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Lavoro - Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300,
art. 35 - Ambito di applicazione dell'art. 18 e del titolo III della
stessa legge - Si estende anche agli enti pubblici svolgenti
esclusivamente o prevalentemente attivita' economica (assimilati alle
imprese) - Non e' violato il principio di eguaglianza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(075C0189)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)
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