N. 195 SENTENZA 27 giugno - 10 luglio 1975

N. 195 SENTENZA 27 GIUGNO 1975 Deposito in cancelleria: 10 luglio 1975. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975. Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO Giudizio di 1egittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione a promuoverlo - Giudice delegato al fallimento Provvedimenti adottati a seguito di domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati - Natura decisoria - Sussistenza della legittimazione ad impugnare le relative norme - Ammissibilita' della questione. Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 103 - Provvedimenti relativi adottati dal giudice, sentito, se possibile, il fallito (o i suoi eredi) - Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 103 - Provvedimenti relativi adottati dal giudice - Mancata previsione del contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale - Giustificazione - Non sono violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 70 (presunzione muciana) e D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 (opposizione del coniuge del contribuente) - Non sono violati gli artt. 2, 3, 24 e 29 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Esecuzione esattoriale - Procedimento - Si ispira al principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo - Finalita' - Prevalenza della procedura esecutiva esattoriale rispetto a quella concorsuale fallimentare. (075C0195) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)

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