N. 195
SENTENZA 27 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 10 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO
Giudizio di 1egittimita' costituzionale in via incidentale -
Legittimazione a promuoverlo - Giudice delegato al fallimento
Provvedimenti adottati a seguito di domande di rivendicazione,
restituzione e separazione dei beni mobili pignorati - Natura decisoria
- Sussistenza della legittimazione ad impugnare le relative norme -
Ammissibilita' della questione.
Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione
di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 103 -
Provvedimenti relativi adottati dal giudice, sentito, se possibile, il
fallito (o i suoi eredi) - Non sono violati gli artt. 3 e 24 della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione
di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101 e 103 -
Provvedimenti relativi adottati dal giudice - Mancata previsione del
contraddittorio nei confronti dell'esattore comunale - Giustificazione
- Non sono violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione
di cose mobili - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 70 (presunzione
muciana) e D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207 (opposizione del
coniuge del contribuente) - Non sono violati gli artt. 2, 3, 24 e 29
della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Esecuzione esattoriale - Procedimento - Si ispira al principio
della esecutorieta' dell'atto amministrativo - Finalita' - Prevalenza
della procedura esecutiva esattoriale rispetto a quella concorsuale
fallimentare.
(075C0195)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.188 del 16-7-1975)
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