N. 31 SENTENZA 28 gennaio - 22 febbraio 1983

N. 31 SENTENZA 28 GENNAIO 1983 Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983. Pres. ELIA - Rel. FERRARI Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Provincie di Trento e di Bo1zano - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza - Legge 22 dicembre 1975, n. 685, nelle parti concernenti le attribuzioni delle Regioni - Non statuisce, con riguardo al Trentino-Alto Adige, che le stesse attribuzioni spettano alle Provincie - Approvazione, in itinere legis, di un o.d.g. in tal senso - Insufficienza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Legge - Procedimento formativo - Ordine del giorno impegnante il Governo ad una determinata interpretazione - Non puo' surrogare la legge ne' esonera dall'adottare un chiaro dettato legislativo. Costituzione - Valori espressi dagli artt. 31 cpv. (protezione della gioventu', della maternita' e dell'infanzia) e 32 (tutela della salute) - Dovere costituzionale di salvaguardarli - Disciplina legislativa per combattere il fenomeno della droga - Sua valutazione in relazione a quei fini ed interpretazione tenendo presente anche la Convenzione ratificata nella materia. Provincie di Trento e di Bolzano - Competenza legislativa - Attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza - Questioni relative alla individuazione della materia - Operativita', in ogni caso, del limite del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato (nella specie, con la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961) - Sussistenza, altresi', di "esigenze di carattere unitario" - Direttive e criteri di indirizzo e coordinamento stabiliti dalla legge statale 22 dicembre 1975, n. 685 - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni - Autonomia legislativa - Materie - Limiti - Obblighi internazionali assunti dallo Stato - Adempimento su tutto il territorio nazionale - Responsabilita' del potere centrale dinanzi agli organi internazionali - Conseguente legittimazione dello Stato ad impartire direttive ed a stabilire criteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti autonomi. Regioni - Competenze legislativa ed amministrativa - Esercizio - Non e' precluso dal potere statale di indirizzo e coordinamento. (083C0031) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.60 del 2-3-1983)

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