N. 31
SENTENZA 28 GENNAIO 1983
Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Provincie di Trento e di Bo1zano - Stupefacenti e sostanze psicotrope -
Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza -
Legge 22 dicembre 1975, n. 685, nelle parti concernenti le attribuzioni
delle Regioni - Non statuisce, con riguardo al Trentino-Alto Adige, che
le stesse attribuzioni spettano alle Provincie - Approvazione, in
itinere legis, di un o.d.g. in tal senso - Insufficienza -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Legge - Procedimento formativo - Ordine del giorno impegnante il
Governo ad una determinata interpretazione - Non puo' surrogare la
legge ne' esonera dall'adottare un chiaro dettato legislativo.
Costituzione - Valori espressi dagli artt. 31 cpv. (protezione
della gioventu', della maternita' e dell'infanzia) e 32 (tutela della
salute) - Dovere costituzionale di salvaguardarli - Disciplina
legislativa per combattere il fenomeno della droga - Sua valutazione in
relazione a quei fini ed interpretazione tenendo presente anche la
Convenzione ratificata nella materia.
Provincie di Trento e di Bolzano - Competenza legislativa -
Attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza - Questioni relative alla individuazione della
materia - Operativita', in ogni caso, del limite del rispetto degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato (nella specie, con la
Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961) - Sussistenza, altresi',
di "esigenze di carattere unitario" - Direttive e criteri di indirizzo
e coordinamento stabiliti dalla legge statale 22 dicembre 1975, n. 685
- Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni - Autonomia legislativa - Materie - Limiti - Obblighi
internazionali assunti dallo Stato - Adempimento su tutto il territorio
nazionale - Responsabilita' del potere centrale dinanzi agli organi
internazionali - Conseguente legittimazione dello Stato ad impartire
direttive ed a stabilire criteri di indirizzo e coordinamento nei
confronti degli enti autonomi.
Regioni - Competenze legislativa ed amministrativa - Esercizio -
Non e' precluso dal potere statale di indirizzo e coordinamento.
(083C0031)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.60 del 2-3-1983)
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