N. 421 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1991

N. 421 Ordinanza emessa il 31 maggio 1991 dalla Corte dei conti, sezione di controllo, nel procedimento amministrativo tra la Corte dei conti e Ministero del tesoro Finanza pubblica - Autorizzazione agli enti di gestione delle partecipazioni statali (I.R.I. ed E.N.I.) a fare ricorso, fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, per la modernizzazione del Paese nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni sul mercato interno ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di societa' appartenenti agli enti o a loro finanziarie - Assunzione parziale, nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato dell'onere degli interessi dei suddetti mutui e obbligazioni e assunzione a totale carico dello Stato dell'onere dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo semestre 1993, della quota capitale dei mutui e delle obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili - Omissione della quantificazione e della indicazione dei mezzi per farvi fronte riguardo all'onere dell'ammortamento della quota capitale per il secondo semestre 1993 e per gli anni successivi - Prospettata violazione del principio costituzionale circa l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge che importi nuove o maggiori spese, senza distinzione fra spese correnti o in conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti - Richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 362 (concernente l'attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione) e alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1958, 30 e 66 del 1959, 16, 31, 36 e 37 del 1961, 1/1z966, 47 e 49 del 1967. (Legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, secondo e terzo comma, e 7, secondo comma). (Cost., art. 81, quarto comma). (091C0781) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 26-6-1991)

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