N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1991

N. 17 Ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Peralta Antonello Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato connesso o collegato, per il quale e' in corso separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facolta' di non rispondere - Ingiustificata differenza di tale disciplina da quella prevista, in analoga situazione, nel caso in cui l'imputato di reato connesso non compaia al dibattimento - Irrazionalita' - Compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione - Impossibilita' di redigere corretta ed adeguata motivazione nonche' di effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 111 e 112). (092C0083) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1992)

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