N. 17
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 ottobre 1991
N. 17
Ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal tribunale di Trapani nel
procedimento penale a carico di Peralta Antonello
Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante
di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese al p.m. o
al giudice durante le indagini preliminari da imputato di reato
connesso o collegato, per il quale e' in corso separato
procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi
dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facolta' di
non rispondere - Ingiustificata differenza di tale disciplina da
quella prevista, in analoga situazione, nel caso in cui l'imputato
di reato connesso non compaia al dibattimento - Irrazionalita' -
Compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio
della giurisdizione - Impossibilita' di redigere corretta ed
adeguata motivazione nonche' di effettivo e concreto esercizio
della giurisdizione penale.
(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513,
secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).
(092C0083)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1992)
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