N. 11
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 febbraio 1992
N. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 febbraio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano)
Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte
corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto
speciale nonche' alle province di Trento e Bolzano - Obbligo di
istituzione e tenuta di albi di soggetti cui siano stati erogati,
in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi
bilanci - Divieto di ricorso al lavoro straordinario a decorrere
dal 1 luglio 1992 da parte di amministrazioni pubbliche anche ad
ordinamento autonomo, di enti locali e di unita' sanitarie locali
presso i quali non siano regolarmente operanti strumenti o proce-
dure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della
prestazione di lavoro - Divieto alle regioni, province, comuni,
comunita' montane, nonche' loro consorzi e aziende, di spese
superiori a quelle previste dal bilancio preventivo di ciascun
ente per il 1991, per acquisto, gestione e manutenzione di
autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e
telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni,
partecipazione a convegni - Asserita indebita invasione della
sfera di autonomia finanziaria delle regioni nonche' violazione
dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria -
Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.
(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, 9, 19 e
22).
(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, 16 e 80).
(092C0162)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1992)
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