N. 14
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 febbraio 1992
N. 14
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 febbraio 1992 (della regione Toscana)
Finanza pubblica allargata - Divieto alle regioni, province, comuni,
comunita' montane, loro consorzi ed aziende di superare, nel
bilancio preventivo 1992, le somme previste nel bilancio
preventivo 1991 per l'acquisto, gestione e manutenzione di
autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e
telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni e
partecipazioni a convegni - Previsione dell'emanazione (entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge) da parte del Presidente
del Consiglio dei Ministri di un decreto che disciplini la
partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze e
tavole rotonde che comportino, da parte dell'ente organizzatore,
spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura -
Previsione, nel caso di spesa superiore a quella parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi fissati dal Governo
d'intesa con la conferenza permanente tra lo Stato e le regioni, e
non compensata da minori spese in altri settori, che siano le
regioni a dover decidere di ricorrere alla propria autonomia e
capacita' impositiva ovvero l'adozione di provvedimenti di
contenimento della spesa (erogazione in forma indiretta della
prestazione sanitaria; maggiorazioni delle quote di partecipazione
dei cittadini al costo delle prestazioni; temporanea eliminazione
di alcune prestazioni) - Asserita indebita invasione della sfera
di autonomia finanziaria della regione nonche' violazione dei
principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Incidenza
sul diritto alla salute - Richiamo ai principi enunciati nella
sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe
questioni.
(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, quinto comma, 5, 19 e 23).
(Cost., artt. 3, 97, 117 e 119).
(092C0165)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 19-2-1992)
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