N. 600
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 agosto 1994
N. 600
Ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal pretore di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S.
Previdenza e assistenza sociale - Cassa integrazione guadagni
straordinaria - Previsione dell'obbligo, all'atto del pagamento delle
prestazioni di detta Cassa, del disoccupato di dimostrazione, a pena
di decadenza, della regolare iscrizione e di conferma con
dichiarazione scritta della continuita' della sua disoccupazione
ovvero della indicazione dei giorni di prestazione di lavoro
occasionale ovvero della data di rioccupazione - Mancata previsione,
in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, della sospensione
della indennita' di disoccupazione, anziche' dell'esclusione assoluta
della stessa - Ingiustificato egual trattamento del disoccupato che
si rioccupa stabilmente e del disoccupato che si rioccupa solo per un
breve periodo di tempo (nella specie, un trimestre), con incidenza
sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale - Incidenza sul
principio di buon andamento della p.a. per la privazione da parte
dell'I.N.P.S. della possibilita' di risparmio dell'indennita' di
disoccupazione in coincidenza con rapporti di lavoro a tempo
determinato.
(Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, quarto comma; d.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, art. 34).
(Cost., artt. 3, 4, 38 e 97).
(093C1102)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 12-10-1994)
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