N. 70 SENTENZA 21 febbraio - 3 marzo 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p. - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge oggetto di censura - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431). (Cost., artt. 2 e 3, primo comma). Processo penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV - Trattamento discriminatorio per i malati comuni - Vanificazione della funzione della magistratura di sorveglianza con la individuazione di una categoria di "intoccabili" - Lacunosita' dei presidi di sicurezza pubblica non costituenti in se' ragione sufficiente per incrinare la tutela di valori primari quale e' quello della salute nel contesto carcerario - Non fondatezza. (C.P., art. 146, primo comma, n. 3, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222). (Cost., artt. 2 e 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma) (094C0223) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 9-3-1994)

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