N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 1993

N. 204 Ordinanza emessa il 12 maggio 1993 (pervenuta il 25 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Melissari Rosetta contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennita' di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilita', con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immibili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacita' contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma). (Cost., artt. 3, 42 e 53). (094C0413) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-1994)

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