N. 246
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 febbraio 1994
N. 246
Ordinanza emessa il 1 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo
regionale per il Molise sul ricorso proposto da Eliseo Giorgio contro
la regione Molise
Regione Molise - Impiego regionale - Personale inquadrato nei ruoli
della regione in base alla legge regionale n. 10/1981 e
successivamente pervenuto all'ottavo livello retributivo -
Valutazione dell'anzianita' ai fini del reinquadramento con
l'attribuzione di punteggio massimo per otto anni di servizio,
pari a quarantotto punti, dopo la riduzione percentuale
dell'anzianita' complessiva valutabile per gli anni di servizio
prestati in qualifiche inferiori - Previsione, con successiva
legge autodefinita di interpretazione che le riduzioni percentuali
vadano ad incidere su un'anzianita' complessiva valutabile
comunque non superiore ad otto anni - Conseguente preclusione del
conseguimento del punteggio massimo riconosciuto per l'anzianita'
(quarantotto punti) per i dipendenti aventi anni di servizio
soggetti a riduzioni in quanto prestati in qualifiche inferiori -
Irrazionalita' ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio
nonche' sui principi di tutela giurisdizionale e di imparzialita'
e buon andamento della p.a. - Elusione dl giudicato e incidenza
sull'autonomia e indipendenza della magistratura - Riferimenti
alle sentenze della Corte costituzionale nn. 56/1989, 233/1988 e
155/1990.
(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).
(094C0489)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 4-5-1994)
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