N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 1994

N. 60 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 agosto 1994 (della regione Emilia-Romagna) Edilizia e urbanistica - Riapertura e estensione agli immobili costruiti abusivamente sino a tutto il 31 dicembre 1993 del condono edilizio introddo come misura eccezionale dalla legge statale n. 47 del 1985 - Previsione che, quando la domanda di condono si riferisce ad opere su aree sottoposte a vincolo e il condono stesso sia subordinato al parere favorevole dell'autorita' di tutela, tale parere si intende reso in senso favorevole qualora non venga formulato entro centoventi giorni - Omessa previsione di una categoria di contribuzione per le opere di restauro conservativo, quando tali opere nel regime ordinario sarebbero soggette a concessione onerosa in quanto non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 9 della legge n. 10/1977 (edifici unifamiliari e restauri convenzionati) e dall'art. 7 del d.l. n. 9/1982 (recupero abitativo) - Affidamento al Ministro dei lavori pubblici anziche' alle regioni: a) della determinazione dei criteri di formazione e dei contenuti dei programmi di intervento per il rientro dell'abusivismo di necessita'; b) di eventuali poteri sostitutivi per i provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta; c) della stipula di accordi con il Ministero della difesa per la realizzazione delle strutture tecnico-operative del Ministero stesso per le opere di demolizione - Previsione inoltre: a) dell'obbligo delle regioni che volessero derogare alle norme di contabilita', nella procedura, prevista dall'art. 6, di chiedere l'autorizzazione del Ministro e della facolta' di quest'ultimo di autorizzare le amministrazioni infraregionali ad utilizzare la procedura stessa; b) della cessazione dell'efficacia dell'ordine del sindaco, decorsi sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori senza ulteriori provvedimenti; c) della possibilita' di "monetizzare" gli abusi sui beni paesistici e storico-artistici compiuti mediante opere di ristrutturazione edilizia; d) della riduzione della sanzione per chi abbia costruito sulla base di concessioni annullate; e) della sanzione per il caso di mancato ripristino della destinazione d'uso illegittimamente mutata; f) della liberalizzazione delle varianti non essenziali e parzialmente delle stesse varianti essenziali; g) dell'eliminazione dell'obbligo per i comuni della predisposizione dei programmi pluriennali di attuazione; h) dell'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso per le concessioni edilizie in caso di mancata comunicazione del diniego entro novanta giorni; i) dell'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di responsabilita' per danni del sindaco e del responsabile del provvedimento per illegittimo diniego di concessione edilizia - Incidenza sui principi di uguaglianza, nonche' di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela del paesaggio - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 369/1988 e 393/1992. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo e decimo comma, 2, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, 6, decimo comma, 7, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 8, primo, terzo e settimo comma). (Cost., artt. 3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130). (094C1040) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 28-9-1994)

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