N. 60
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
26 agosto 1994
N. 60
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 agosto 1994 (della regione Emilia-Romagna)
Edilizia e urbanistica - Riapertura e estensione agli immobili
costruiti abusivamente sino a tutto il 31 dicembre 1993 del
condono edilizio introddo come misura eccezionale dalla legge
statale n. 47 del 1985 - Previsione che, quando la domanda di
condono si riferisce ad opere su aree sottoposte a vincolo e il
condono stesso sia subordinato al parere favorevole dell'autorita'
di tutela, tale parere si intende reso in senso favorevole qualora
non venga formulato entro centoventi giorni - Omessa previsione di
una categoria di contribuzione per le opere di restauro
conservativo, quando tali opere nel regime ordinario sarebbero
soggette a concessione onerosa in quanto non rientranti nelle
ipotesi previste dall'art. 9 della legge n. 10/1977 (edifici
unifamiliari e restauri convenzionati) e dall'art. 7 del d.l. n.
9/1982 (recupero abitativo) - Affidamento al Ministro dei lavori
pubblici anziche' alle regioni: a) della determinazione dei
criteri di formazione e dei contenuti dei programmi di intervento
per il rientro dell'abusivismo di necessita'; b) di eventuali
poteri sostitutivi per i provvedimenti di competenza del sindaco
mediante la nomina di commissari ad acta; c) della stipula di
accordi con il Ministero della difesa per la realizzazione delle
strutture tecnico-operative del Ministero stesso per le opere di
demolizione - Previsione inoltre: a) dell'obbligo delle regioni
che volessero derogare alle norme di contabilita', nella
procedura, prevista dall'art. 6, di chiedere l'autorizzazione del
Ministro e della facolta' di quest'ultimo di autorizzare le
amministrazioni infraregionali ad utilizzare la procedura stessa;
b) della cessazione dell'efficacia dell'ordine del sindaco,
decorsi sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori
senza ulteriori provvedimenti; c) della possibilita' di
"monetizzare" gli abusi sui beni paesistici e storico-artistici
compiuti mediante opere di ristrutturazione edilizia; d) della
riduzione della sanzione per chi abbia costruito sulla base di
concessioni annullate; e) della sanzione per il caso di mancato
ripristino della destinazione d'uso illegittimamente mutata; f)
della liberalizzazione delle varianti non essenziali e
parzialmente delle stesse varianti essenziali; g)
dell'eliminazione dell'obbligo per i comuni della predisposizione
dei programmi pluriennali di attuazione; h) dell'introduzione
dell'istituto del silenzio-assenso per le concessioni edilizie in
caso di mancata comunicazione del diniego entro novanta giorni; i)
dell'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione
esclusiva in materia di responsabilita' per danni del sindaco e
del responsabile del provvedimento per illegittimo diniego di
concessione edilizia - Incidenza sui principi di uguaglianza,
nonche' di imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione e di tutela del paesaggio - Violazione della sfera
di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica -
Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 369/1988
e 393/1992.
(D.L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo e decimo comma, 2,
primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, 6, decimo comma, 7,
secondo, quarto, quinto e sesto comma, 8, primo, terzo e settimo
comma).
(Cost., artt. 3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130).
(094C1040)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 28-9-1994)
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