N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 1993- 1 settembre 1994

N. 558 Ordinanza emessa il 7 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 settembre 1994) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'ufficio imposte dirette di Roma contro Ranchi Germana Contenzioso tributario - Inapplicabilita', con norma di interpretazione autentica, del termine annuale, decorrente dal deposito del provvedimento, per l'impugnativa ex art. 327, primo comma, del c.p.c. - Contrasto con le direttive della legge delega che disponeva la revisione e l'organizzazione del contenzioso tributario per il futuro e, in particolare, con quella dell'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile. (D.-Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72, secondo comma, ultimo inciso). (Cost., art. 76; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30). (094C1058) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 28-9-1994)

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