N. 558
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 giugno 1993- 1 settembre 1994
N. 558
Ordinanza emessa il 7 giugno 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 1 settembre 1994) dalla commissione tributaria
centrale sul ricorso proposto dall'ufficio imposte dirette di Roma
contro Ranchi Germana
Contenzioso tributario - Inapplicabilita', con norma di
interpretazione autentica, del termine annuale, decorrente dal
deposito del provvedimento, per l'impugnativa ex art. 327, primo
comma, del c.p.c. - Contrasto con le direttive della legge delega
che disponeva la revisione e l'organizzazione del contenzioso
tributario per il futuro e, in particolare, con quella
dell'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del
processo civile.
(D.-Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72, secondo comma, ultimo
inciso).
(Cost., art. 76; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30).
(094C1058)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 28-9-1994)
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