N. 721
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 agosto 1994
N. 721
Ordinanza emessa il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreucci Augusto ed altri e
l'E.N.P.A.V.
Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata
interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione
all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentesi di
altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti
di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei
veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si
siano avvalsi della facolta' di richiedere la cancellazione ai
sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile
1991, n. 136) - Violazione dei principi di uguaglianza per
disparita' di trattamento, della certezza del diritto per effetto
della retroattivita' della norma impugnata - Incidenza sulla
garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 39/1993, 155/1990 e 123/1988.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
(Cost., art. 3, 38 e 53).
(094C1283)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 7-12-1994)
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