N. 721 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 1994

N. 721 Ordinanza emessa il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreucci Augusto ed altri e l'E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentesi di altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facolta' di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione dei principi di uguaglianza per disparita' di trattamento, della certezza del diritto per effetto della retroattivita' della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 39/1993, 155/1990 e 123/1988. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., art. 3, 38 e 53). (094C1283) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 7-12-1994)

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