N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1995

N. 1 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione Sicilia - Lavoro (collocamento al) - Formazione professionale - Previsione che, per le finalita' di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 1› settembre 1993, n. 25, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e' autorizzato, tramite convenzioni, ad utilizzare il personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasto totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attivita' corsuali, presso enti pubblici per finalita' proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per livello a quelle possedute negli enti di appartenenza - Previsione, altresi', per dette finalita', che il menzionato assessore e' autorizzato ad avvalersi di parte delle disponibilita' del capitolo n. 34109 del bilancio della regione (destinato alla gestione dei corsi di formazione professionale) - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale, gia' disciplinata con legge 6 marzo 1976, n. 24 - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Delibera legislativa regione Sicilia 22 dicembre 1994, art. 2). (Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. f)). (095C0109) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-1995)

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