N. 88 SENTENZA 8 - 17 marzo 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Medici veterinari iscritti all'albo professionale - Svolgimento di attivita' di lavoro dipendente o autonomo - Forma di previdenza obbligatoria - Opzione per la cancellazione dall'E.N.P.A.V. - Ripristino con effetto retroattivo dell'obbligo di iscrizione - Effetti sull'obbligo di versamento dei contributi previdenziali anche per i periodi pregressi - Insussistenza di contraddittorieta' tra la dichiarata finalita' interpretativa della norma di interpretazione autentica e la sua re- ale natura innovativa - Ragionevolezza - Insussistenza di disparita' di trattamento nei confronti di altre categorie professionali nonche' nel caso della doppia iscrizione - Non fondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 2, 3, 4, 25, secondo comma, 36, 38, 53, 101, 102 e 104) (095C0347) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 22-3-1995)

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