N. 31
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 aprile 1995
N. 31
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la
regione siciliana)
Lavoro (collocamento al) - Regione Sicilia - Formazione professionale
- Previsione che, per le finalita' di cui all'art. 2, primo comma,
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, l'assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad attuare le
procedure di mobilita' previste dal contratto collettivo nazionale
di lavoro degli operatori della formazione professionale riguardo
al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato rimasto totalmente senza incarico a seguito di
contrazione delle attivita' corsuali - Ingiustificato trattamento
di privilegio del personale in questione rispetto a tutti gli
altri dipendenti di enti, strutture o aziende private
convenzionati con l'amministrazione regionale per l'espletamento
di servizi di pubblico interesse - Incidenza sui principi di
imparzialita' e buon andamento della p.a. - Violazione del
principio della copertura finanziaria.
(Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, art. 9).
(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97; statuto regione Sicilia,
art. 17, lett. f)).
(095C0526)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 24-5-1995)
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