N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 1995

N. 31 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Lavoro (collocamento al) - Regione Sicilia - Formazione professionale - Previsione che, per le finalita' di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad attuare le procedure di mobilita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale riguardo al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasto totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attivita' corsuali - Ingiustificato trattamento di privilegio del personale in questione rispetto a tutti gli altri dipendenti di enti, strutture o aziende private convenzionati con l'amministrazione regionale per l'espletamento di servizi di pubblico interesse - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Violazione del principio della copertura finanziaria. (Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, art. 9). (Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. f)). (095C0526) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 24-5-1995)

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