N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 1994- 21 aprile 1995

N. 260 Ordinanza emessa il 6 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto dal Coccioli Gianfranco ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro. Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di lnterpretazione autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di allineamento avanzata da magistrati ordinari allo stato con stipendio inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in tempi piu' recenti e quindi con anzianita' uguale o inferiore alla loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del principio di irretroattivita' della legge, nonche' del principio della differenziazione dei magistrati tra di loro solo per diversita' di funzioni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/1994 di non fondatezza di analoga questione non condivisa dal giudice a quo. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 97 e 107). (095C0535) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 17-5-1995)

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