N. 260
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 1994- 21 aprile 1995
N. 260
Ordinanza emessa il 6 aprile 1994 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 21 aprile 1995) dal tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce sul ricorso
proposto dal Coccioli Gianfranco ed altri contro il Ministero di
grazia e giustizia ed altro.
Impiego pubblico - Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia
retroattiva attribuita con norma qualificata di lnterpretazione
autentica - Conseguente rigetto, nella specie, della richiesta di
allineamento avanzata da magistrati ordinari allo stato con stipendio
inferiore rispetto a colleghi promossi nella medesima qualifica in
tempi piu' recenti e quindi con anzianita' uguale o inferiore alla
loro - Violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialita' e
buon andamento della p.a. - Lesione del principio di irretroattivita'
della legge, nonche' del principio della differenziazione dei
magistrati tra di loro solo per diversita' di funzioni - Riferimento
alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/1994 di non fondatezza
di analoga questione non condivisa dal giudice a quo.
(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito
in legge 14 novembre 1992, n. 438; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art.
2, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3, 97 e 107).
(095C0535)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 17-5-1995)
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