N. 374 SENTENZA 13 - 25 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Procedimento disciplinare in seguito a sospensione disposta in dipendenza di procedimento penale risoltosi poi con proscioglimento per motivi diversi (nella specie per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato - Previsione, in tale ipotesi, che il procedimento disciplinare, si avvii, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, anche quando, la sentenza essendo stata impugnata, non puo' aversi certezza, da parte dell'Amministrazione, prima del deposito della sentenza o dell'ordinanza conclusive del procedimento penale, dell'avvenuto inizio della decorrenza del termine - Conseguente estrema difficolta', anche in ordine alla valutazione del fatto, per l'esercizio della potesta' disciplinare, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale - Richiamo a sentenza n. 264 del 1990. Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Procedimento disciplinare in seguito a sospensione disposta in dipendenza di procedimento penale conclusosi poi con proscioglimento (nella specie per amnistia e prescrizione) per motivi diversi dalla insussistenza del fatto e dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato - Previsione, in tale ipotesi, che il procedimento disciplinare abbia inizio, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile - Obbligo dei responsabili amministrativi degli uffici giudiziari di trasmettere la notizia della irrevocabilita' della sentenza di proscioglimento alla amministrazione di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione gia' dichiarata non fondata (sent. n. 264 del 1990) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 97). (095C0977) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)

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