Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Dottori commercialisti - Prolungamento di
cinque anni del periodo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia
al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di
eta' - Elevazione rispettivamente a trenta e venticinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale -
Possibilita' del legislatore di intervenire in senso sfavorevole per
la disciplina dei rapporti di durata - Salvaguardia dell'affidamento
del cittadino nella sicurezza giuridica - Non irrazionalita' del
criterio di valutazione seguito dal legislatore nella sua
discrezionalita' - Non fondatezza.
(Legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, e 26, primo,
secondo e terzo comma; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9).
(Cost., artt. 3 e 38).
(095C0993)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 16-8-1995)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.